Le Feste di rito di I e II classe, sia della Chiesa universale sia delle Chiese particolari, che fino al 1913 erano fissate di Domenica e che per il Decreto generale intorno al Motu proprio: “Abhinc duos annos” del 28 Ottobre 1913 furono assegnate ad un giorno fisso del mese, godono il privilegio della celebrazione di una o più Messe nella Domenica alla quale erano fissate, qualora se ne celebri la Festa esterna.
Le Feste della Chiesa universale sono le seguenti:
I. – Solennità di S. Giuseppe, Patrono della Chiesa universale (Dom. III dopo Pasqua), doppio di I classe.
II. – Natività di S. Giovanni Battista (Dom. IV di Giugno), doppio di I classe.
III. – Preziosissimo Sangue di N. S. G. C. (Dom. I di Luglio), doppio di I classe.
IV. – S. Gioacchino, padre della B. V. M. (Dom. fra l’Ottava dell’Assunzione della B. V. M.), doppio di II classe.
V. – I Sette Dolori della B. V. M. (Dom. III di Settembre), doppio di II classe.
VI. – Il Sacratissimo Rosario della B. V. M. (Dom. I di Ottobre), doppio di II classe.
Delle Feste di rito doppio di I classe e di quella del Sacrat. Rosario della B. V. M. sono permesse tutte le Messe ad eccezione della Conventuale (D. 4308, I, 2).
Nelle Messe delle Feste di rito doppio di I classe si fa la commemorazione delle Feste di rito di II classe e della Domenica.
Delle Feste di rito doppio di II classe, meno la Festa del Sacrat. Rosario della B. V. M., di cui sopra, nella Domenica è permessa una sola Messa solenne, cantata o letta.
Nelle Messe di tutte queste Feste, compresa quella del Sacrat. Rosario della B. V. M., si deve fare la commemorazione:
I. – Della Domenica;
II. – delle Feste di rito doppio maggiore o minore;
III. – delle Feste di rito semidoppio (non però di un giorno fra l’Ottava comune);
IV. – Nelle Messe lette si deve fare anche la commemorazione di una Festa di rito semplice.
Tutte le Messe sopraindicate sono proibite:
1. in tutte le Domeniche maggiori;
2. in tutte le altre Domeniche nelle quali ricorre una Festa di rito più nobile di quello del quale si celebra la Festa esterna.
In questo caso all’Orazione della Messa del giorno si può aggiungere, sotto la stessa conclusione, nelle Messe permesse se la Festa esterna non fosse stata impedita, l’Orazione della Messa votiva impedita, ad eccezione però delle Feste primarie del Signore che si celebrano nella Chiesa universale, aventi rito doppio di I classe.
da L. MORETTI, Ceremoniale Romano ad uso delle chiese Parrocchia, li Minori, Torino, Marietti, 1942, pp. 108-109.