Kampala, no alla Comunione in mano. Lo stabilisce l’arcivescovo Lwanga insieme con altre norme per la celebrazione della liturgia

 

Il 1° febbraio 2020 mons. Cyprian Kizito Lwanga, arcivescovo di Kampala in Uganda, ha emanato con suo decreto (prot. X/347/20) una serie di regole da osservarsi nell’arcidiocesi per «la celebrazione propria dell’Eucaristia». Il presule ha stabilito innanzi tutto che «è vietato distribuire o ricevere la Comunione nelle mani».

La prescrizione è fondata sull’esigenza di garantire l’applicazione del can. 898 del Codice di Diritto Canonico che prevede che sia tenuta in sommo onore la santissima Eucaristia: poiché vari atti disonorevoli perpetrati contro l’Eucaristia risultano collegati con la Comunione in mano, appare appropriato – dice mons. Lwanga – ritornare al metodo più riverente di ricevere la Comunione sulla lingua.

Il decreto vieta che un laico possa distribuire la Comunione, se non sia incaricato dall’autorità ecclesiastica quale ministro straordinario a norma del can. 910 § 2. Inoltre il ministro straordinario prima di distribuire la Comunione dovrà riceverla sulla lingua dal ministro ordinario (vescovo, presbitero o diacono, can. 910 § 1).

La celebrazione eucaristica deve essere compiuta in un luogo sacro, salvo che una grave necessità consigli altrimenti, ancora ha stabilito l’arcivescovo di Kampala in modo da dare applicazione al can. 932 § 1.

Egli invoca poi il rispetto del can. 915, e pertanto ribadisce che coloro che si trovano in una illecita convivenza more uxorio e coloro che permangono in stato di peccato grave e manifesto non possono essere ammessi a ricevere la Comunione. Inoltre per evitare lo scandalo l’Eucaristia non può essere celebrata in casa di dette persone.

Nel celebrare e amministrare l’Eucaristia, infine, preti e diaconi devono indossare le vesti sacre previste dalle rubriche, come previsto dal can. 929. In applicazione di questo canone, mons. Lwanga vieta severamente di ammettere alla concelebrazione ogni prete che non indossi propriamente le prescritte vesti liturgiche. Un prete in dette condizioni non deve né concelebrare né assistere alla distribuzione della Comunione. Non deve neppure sedere nel santuario, ma porsi tra i fedeli nella congregazione.

Con il dichiarato scopo di frenare gli abusi nella celebrazione della Messa, il decreto si conclude stabilendo che tali norme devono essere seguite con effetto immediato.

Cfr. www.pmldaily.com

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria e taggata come . Aggiungi ai segnalibri il permalink.

I commenti sono stati chiusi.